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Nella giornata del 3 giugno 2015 è entrata in vigore in Italia la tanto discussa cookie law conformemente a quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie".

 

Per iniziare è bene precisare che l'iniziativa del nostro Garante della Privacy non nasce dal nulla e non è altro che un atto dovuto di adeguamento della normativa Italiana a quanto disposto in sede europea: la cookie law, infatti, è un provvedimento nato a livello comunitario (direttiva 2009/136/CE) con l'intento di arginare la diffusione dei cosiddetti cookie di profilazione e dei connessi rischi per la privacy degli utenti di Internet.

Ma andiamo per gradi e vediamo di partire dalle basi e di spiegare, anche se su queste pagine non dovrebbe essercene bisogno, cosa sono i cookie e come funzionano.

 

Cosa sono i cookie

Un cookie è un piccolo file di testo che viene creato all'interno del computer di chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita nonché di creare un sistema per riconoscere l'utente anche in momenti successivi; tale cookie, infatti, potrà non solo essere creato ma anche letto e modificato dallo stesso sito web che lo ha generato.

 

In pratica possiamo dire che i cookie sono una sorta di "memoria" attraverso la quale un sito web riesce a riconoscere uno specifico utente e ad associargli delle informazioni di varia natura e per differenti finalità.

 

E' bene precisare che un sito Web può impostare un cookie sul browser dell'utente solo ed esclusivamente se le preferenze configurate per quest'ultimo lo consentono e che il browser può consentire a un determinato sito Web di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web in quanto, come detto, il cookie è un sistema di collegamento tra uno specifico sito web ed uno specifico utente.

 

I cookie sono cattivi?

No. Assolutamente no.

 

I cookie sono uno strumento tecnico essenziale per il buono e corretto funzionamento di quasi tutti i siti web esistenti. E' bene essere molto chiari in merito perché, a mio avviso, si sta creando una grande confusione sull'argomento.

 

Per rendercene conto è sufficiente un piccolo esperimento: proviamo a bloccare - attraverso le impostazioni del browser - tutti i cookie, dopodiché proviamo a navigare e ad utilizzare i nostri servizi on-line preferiti. Basterebbero pochi minuti per renderci conto che, senza i cookie, non ci sarebbe possibile accedere a Facebook o alla nostra webmail preferita, utilizzare il nostro home-banking ne fare moltissime altre cose.

 

La capacità dei cookie di identificare un utente e di associargli delle informazioni, infatti, è stata concepita per finalità tecniche molto importanti e non certo per poter tracciare un profilo della personalità e delle abitudini dell'utente di Internet: quest'ultima finalità, in un certo senso, può e deve essere vista come l'eccezione alla regola, essendo i cookie uno strumento nato per tutt'altro scopo.

 

Diverse tipologie di cookie

Fortunatamente è lo stesso Garante della Privacy a rendersi conto che "non tutti i cookie sono cattivi". Nel citato provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, il Garante identifica due macro categorie di cookie:

 

Cookie tecnici

Si tratta di cookie normalmente trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso. Questa famiglia di cookie comprende:

Cookie di navigazione (o di sessione)

Questi cookie sono necessari per garantire la normale fruizione del sito web e desi suoi servizi permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate o di effettuare un acquisto.

Cookie funzionali

Questi cookie, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la lingua o memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un e-commerce).

Cookie di Analytics (o statistici)

Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.

Cookie di profilazione

Riprendendo la definizione data dal garante della Privacy i cookie di profilazione "sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete".

Mentre per i cookie tecnici NON è richiesto alcun consenso preventivo da parte dell'utente (il sito web, cioè, può gestirli tranquillamente senza dover adempiere ad alcuna formalità), per i cookie di profilazione la normativa europea e italiana prevede che "l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso".

 

Cookie di prime e terze parti

Un'altra importante distinzione riguarda il soggetto attivo, cioè colui il quale procede alla materiale trasmissione del cookie sul computer dell'utente. In questo senso si distingue tra i cosiddetti cookie di prime parti e di terze parti:

 

i cookie di "prime parti" sono, in poche parole, quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;

i cookie di "terze parti" sono, invece, quelli trasmessi da società terze presenti all'interno del sito visitato mediante appositi codici, i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità ulteriori.

Come è facile immaginare, i cookie di terze parti sono quelli che suscitano le maggiori preoccupazioni in quanto, oltre ad essere incredibilmente diffusi, sono totalmente estranei alla gestione ed al controllo del titolare del sito che, spesso e volentieri, ne ignora le finalità se non addirittura l'esistenza.

 

Per fare un esempio, si pensi che qualunque sito abbia integrato un sistema di statistiche come quello di Google Analytics o un plugin sociale come quello di Facebook (si pensi al classico pulsante "Mi piace") trasmette, spesso senza nemmeno saperlo, dei cookie di terze parti ai propri utenti fungendo da tramite mediante le proprie pagine web.

 

La distinzione descritta tra cookie di prime e terze parti assume, come vedremo in seguito, particolare rilievo anche all'interno della cookie law.

 

Cosa prevede la normativa italiana

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (anche detto Codice della Privacy) prevede, all'articolo 122 comma 1, che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato (...)".

 

In altre parole possiamo dire che l'utilizzo dei cookie all'interno di un sito web deve essere preventivamente accettato dall'utente, il quale deve esprimere il proprio consenso informato (tale consenso, come già detto, NON è necessario qualora un sito utilizzi esclusivamente "cookie tecnici").

 

Particolarmente importante, nel contesto della normativa sui cookie, è il concetto di "informativa": abbiamo detto infatti che prima di poter prestare validamente il proprio consenso, l'utente deve essere adeguatamente informato circa l'utilizzo che il sito fa dei cookie. Ciò, sempre secondo le disposizioni del garante, deve avvenire in due fasi distinte.

 

L'informativa breve

Il garante ha stabilito che nel momento in cui un utente accede al sito web (non è importante che ciò accada in home-page o in una pagina interna), gli venga subito mostrato un breve avviso circa il fatto che il sito utilizza cookie. Da questa prima affermazione possiamo già capire che l'avviso deve essere implementato all'interno di tutte le pagine pubblicamente accessibili del sito.

 

Tale avviso può essere mostrato utilizzando un "banner di idonee dimensioni" in modo tale da rendere una "percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando". In altre parole il banner deve essere visibile e non confondersi con gli altri contenuti del sito.

 

Tale banner deve contenere obbligatoriamente:

 

un avviso circa l'utilizzo dei cookie di profilazione, precisando, qualora ciò accada, che tali cookie possono essere trasmessi anche da "terze parti";

un link alla pagina contenente l'informativa estesa (la cosiddetta cookie policy);

l'indicazione circa la facoltatività del cosenso;

l'indicazione che la prosecuzione della navigazione o l'interazione con la pagina (come l'esecuzione di un attività di scrolling dei contenuti o il click su un elemento) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Tale banner può essere nascosto all'utente solo dopo che questi abbia espressamente manifestato il proprio consenso all'utilizzo dei cookie (ad esempio è possibile integrare, all'interno del banner stesso, un bottone di conferma che, una volta premuto, comporta la scomparsa dell'informativa breve).

 

E' consentito registrare tale consenso all'interno di un cookie tecnico in modo tale da non mostrare nuovamete l'informativa agli utenti che hanno già espresso la loro intenzione di acconsentire all'utilizzo dei cookie.

 

Come già detto, il consenso dell'utente può essere considerato valido anche se prestato mediante un comportamento concludente come, ad esempio, la prosecuzione della navogazione su altre pagine del sito oppure mediante l'interazione con la stessa pagina (secondo un orientamento diffuso il semplice scrolling della pagina equivale ad un comportamento concludente in tal senso).

 

L'informativa estesa

In merito all'informativa estesa, il Garante della Privacy sottolinea come questa debba contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice. Tale informativa, quindi, deve esplicitare:

 

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

i diritti dell'interessato;

gli estremi identificativi del titolare del trattamento.

Oltre a queste informazioni, l'informativa estesa deve provvedere a fornire all'utente una descrizione dettagliata ed analitica delle caratteristiche e delle finalità dei cookie trasmessi dal sito.

 

Qualora il sito trasmetta cookie di "terze parti" è necessario altresì che l'editore provveda ad integrare l'informativa aggiungendo i link alle informative delle società terze che materialmente trasmettono il cookie.

 

Sempre all'interno dell'informativa estesa deve essere indicata la possibilità per l'utente di esprimere le proprie preferenze in merito ai cookie ed alla loro disattivazione: ciò può essere fatto anche mediante la semplice indicazione delle procedure necessarie al blocco totale e/o selettivo dei cookie mediante le impostazioni del browser di navigazione. In tal senso può ritenersi sufficiente anche l'inserimento dei link alle relative pagine d'istruzioni fornite dai produttori dei software.

 

E' molto importante ricordare, infine, che questa informativa sia raggiungibile facilmente da parte degli utenti: 1) mediante un link all'interno dell'informativa breve; 2) mediante un link presente in calce ad ogni pagina del sito web.

 

Il grosso problema: il blocco dei cookie prima del consenso

Il grosso problema della normativa consiste nel fatto che non è permesso trasmettere un cookie (non tecnico) all'utente sino a quando questi non abbia prestato il proprio consenso: il altre parole, il consenso deve essere necessariamente preventivo all'invio dei cookie.

 

Come abbiamo detto, il consenso dell'utente può essere considerato dato anche a seguito di un gesto d'interazione con la pagina (ad esempio mediante uno scrolling dei contenuti), ma sino a quando l'utente non compie nessun atto di accettazione espressa (click su eventuale bottone presente all'interno dell'informativa breve) o prosegue nella navigazione o interazione col sito, i cookie non tecnici NON possono essere trasmessi.

 

A questo punto sorge un dubbio non chiarito all'interno della normativa: se il mio sito trasmette cookie di profilazione di terze parti sono obbligato a bloccarli in attesa del consenso dell'utente?

 

Se così fosse, per fare un esempio, ogni pagina che ospita dei banner di Google AdSense dovrebbe bloccarli (quindi non mostrarli) sino a quando non si registra l'accettazione dell'utente nei modi indicati in precedenza.

 

Questo, purtroppo, è l'aspetto più complesso ed oscuro della normativa in quanto l'adeguamento tecnico in tal senso, se tale orientamento verrà confermato, sarà molto complesso ed effettivamente di difficile implementazione per chi non possiede le giuste conoscenze tecniche. Il rischio, di fatto, è quello di colpire molto duramente la piccolissima editoria che potrebbe ritrovarsi costretta a rinunciare ad una buona fetta dei propri guadagni (molti blog "vivono di AdSense") non potendo mostrare i banner alla prima visita dell'utente!

 

Se tale orientamento fosse confermato, inoltre, tutti i siti web sarebbero chiamati a ripensare a buona parte dei propri contenuti escludendo o limitando contenuti di terze parti come video, mappe e plugin sociali.

 

Notificazione al garante circa l'utilizzo di cookie di profilazione

Un ulteriore adempimento previsto dalla normativa riguarda i soggetti che utilizzano cookie di profilazione. Tali soggetti, infatti, sono chiamati ad effettuare una notifica al Garante come disposto dall'art. 37 del Codice.

 

E' bene precisare che sono esentati da tale adempimento tutti i siti che non facciano uso in maniera diretta di cookie per la profilazione dell'utenza: sono esclusi dall'obbligo di notifica, quindi, i siti che trasmettono cookie di profilazione di "terze parti" o che utilizzano direttamente cookie tecnici per i quali, ricordiamo nuovamente, non è richiesto alcun adempimento.

 

Conseguenze del mancato adeguamento agli obblighi previsti dalla "cookie law"

Il mancato e/o non corretto adeguamento alle disposizioni sancite dalla nuova normativa sui cookie può avere delle conseguenze davvero pesantissime. Il provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, prevede sanzioni amministrative salatissime da un minimo di 6.000 fino ad un massimo di 36.000 Euro per chi non è in regola.

 

Ancora peggiori le conseguenze dell'installazione di cookie di profilazione senza il consenso dell'interessato: in questo caso, infatti, la sanzione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 Euro. La mancata notificazione al Garante, infine, prevede una sanzione da 20.000 a 120.000 Euro.

 

Considerazioni sulla normativa

Seppur motivata dal lodevole intento di tutelare la privacy degli utenti della Rete, la cookie law, soprattutto nella versione italiana, rischia di essere un vero e proprio terremoto per l'ecosistema dei siti web nostrani: se l'avviso appare giustificato nel caso in cui un sito adotti in prima persona dei cookie di tracciamento, forse eccessivamente oneroso appare l'obbligo di informativa ed il blocco preventivo per i cookie di terze parti spesso ospitati inconsapevolmente sui siti di migliaia di piccoli e piccolissimi editori o di semplici blogger.

 

Per questa particolare categoria, infatti, non c'è solo il rischio di una forte riduzione dei guadagni (pensiamo al blocco dei banner sino all'accettazione dei cookie) ma anche quello, forse più grave, di dover (o voler) chiudere bottega: nei prossimi mesi, infatti, potrebbero essere non pochi i gestori di siti web che, ritenendo troppo rischioso, troppo complesso e/o economicamente non più conveniente la permanenza on-line, decideranno di interrompere le pubblicazioni.

 

In tal senso è auspicabile che il Garante intervenga attutendo l'impatto della normativa o che i colossi della Rete (Google in primis) adattino i propri strumenti alla normativa italiana, liberando gli editori dal rischio di incorrere in sanzioni per attività non a loro direttamente riconducibili.

I chiarimenti del Garante in merito alla cookie law

In data 5 giugno 2015 il Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito i tanto attesi chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti dalla legge sui cookie entrata in vigore il 3 giugno 2015.

 

Purtroppo, diciamolo subito, non è successo quello che molti webmaster auspicavano ma, anzi, la visione da molti definita "pessimista" (cioè quella che vi abbiamo descritto) è stata sostanzialmente confermata dal garante che, mediante il citato documento, ha meglio precisato alcuni aspetti della normativa.

Cerchiamo di fare il punto della situazione ad analizziamo i chiarimenti del garante punto per punto.

 

Siti che non utilizzano cookie

Il garante, come prima cosa, ha ritenuto opportuno precisare un aspetto che, a dire il vero, era già piuttosto chiaro: i siti web che non fanno uso di cookie sono totalmente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa. Questo il passaggio:

 

Resta fermo che i siti che non consentono l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale dell'utente o l'accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa.

 

Siti che utilizzano solo cookie tecnici

In secondo luogo viene precisato che anche per i siti che usano solo cookie tecnici gli adempimenti di legge sono piuttosto leggeri:

 

Si conferma che per l'uso di cookie esclusivamente tecnici è richiesto il solo rilascio dell'informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare il banner previsto dal provvedimento.

 

In altre parole: se il sito utilizza solo cookie tecnici non serve nessun consenso preventivo e quindi nessun banner di avviso. E' sufficiente aggiungere, anche in modo informale, una nota all'interno della privacy policy del sito (che ricordiamo è obbligatoria!) dove il gestore comunica all'utente il sito fa uso di cookie tecnici per la gestione di talune funzionalità e per garantire un corretto funzionamento dei servizi.

 

Siti che utilizzano cookie analitici

La normativa equipara i cookie analitici ai cookie tecnici solo ed esclusivamente ove questi siano gestiti direttamente dal titolare del sito. Se così non fosse, invece, i cookie analitici vengono fatti rientrare nella famiglia dei cookie di profilazione, con tutto quello che ne consegue.

 

Resosi conto che nella stragrande maggioranza dei casi le statistiche dei siti web sono misurate attraverso strumenti di terze parti (primo fra tutti Google Analitycs) il garante, in un ottica di semplificazione, ha ritenuto tuttavia opportuno precisare quanto segue:

 

In molti casi, tuttavia, i siti utilizzano, per meri fini statistici, cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti. In questi casi, si ritiene che i succitati siti non siano soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP).

 

In altre parole: se utilizzate Google Analytics provvedete subito ad effettuare l'anonimizzazione degli IP degli utenti (vedremo più avanti come fare). Così facendo il codice di tracciamento di Analytics può essere utilizzato "tranquillamente" senza obblighi particolari (se non, ovviamente, quello di indicare la presenza di questi cookie all'interno della policy del sito). Ancora una volta, quindi, sembrerebbe non servire nessun blocco preventivo né il banner di avviso su tutte le pagine.

 

In un successivo passaggio il Garante, tuttavia, ci spiega che l'anonimizzazione degli IP potrebbe non essere sufficiente essendo altresì necessario che il vostro fornitore del servizio si impegni contrattualmente a non utilizzare i dati per fini ulteriori a quello di erogare il servizio di statistiche:

 

L'impiego di tali cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all'impegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non "arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano.

 

A questo punto, quindi, sarà opportuno dare un'occhiata al TOS (Terms Of Service) del vostro fornitore di statistiche per vedere se quanto richiesto è contemplato o meno. In caso contrario, quindi, torna l'obbligo del blocco preventivo e del banner. Per quanto riguarda Analytics, per fortuna, è possibile adempiere anche a questo aspetto agendo sulle impostazioni dell'account (vedremo più avanti, in questo articolo, cosa è necessario fare).

 

Siti web che installano cookie di terze parti

E veniamo alla questione più spinosa. Cioè cosa fare quando il nostro sito web fa da tramite all'installazione di cookie ad opera di altri siti (cosidetti cookie di terze parti). Sul punto, purtroppo, il garante sottolinea la "linea dura": pur consapevole della difficoltà tecnica di implementazione, infatti, l'autorità sottolinea come il termine di 12 mesi sia stato - a suo avviso - più che sufficiente per trovare delle soluzioni, magari appellandosi alle community open-source oppure a servizi specializzati:

 

In alcune richieste è stato evidenziato il fatto che è difficile apportare le modifiche necessarie a dare attuazione alla normativa in materia di cookie alle piattaforme da molti utilizzate per la realizzazione di siti web e contenenti già al loro interno strumenti, talora pre-configurati, per la gestione dei cookie o dei widgets.

Al riguardo, la consapevolezza dei vincoli tecnologici esistenti ha portato il Garante a indicare il termine di dodici mesi per attuare le indicazioni contenute nel provvedimento dell'8 maggio 2014 onde consentire una compiuta attuazione degli obblighi normativi. Si ritiene che tale obiettivo, in considerazione della vasta platea di utilizzatori e sviluppatori di piattaforme (molte delle quali open source), possa essere raggiunto mediante l'applicazione di strumenti di c.d. privacy-by-design realizzati sulla piattaforme medesime e messi a disposizione degli utilizzatori e gestori di siti.

 

Dopo questa premessa, il garante sottolinea come anche per l'installazione di cookie di terze parti sia necessario prevedere sistemi che subordinino ciò al consenso preventivo dell'utente:

 

Tali interventi dovranno essere volti a permettere il più ampio margine possibile di azione da parte degli utilizzatori sull'installazione dei cookie, consentendo loro di inibire l'installazione di quelli a loro non necessari, e in ogni caso dovranno prevedere opzioni di default che subordinino l'installazione dei cookie non tecnici alla manifestazione del consenso preventivo nelle forme semplificate previste dal Provvedimento.

 

In altre parole: se il tuo sito usa AdSense o qualche widget sociale, integra un video di YouTube o una mappa... devi bloccare tutto in attesa di ricevere prima il consenso degli utenti!

 

Il garante prosegue sull'argomento precisando che al titolare del sito è chiesto un duplice adempimento in merito ai cookie di terze parti:

 

È bene precisare, tuttavia, che per la natura "distribuita" di tale trattamento, che vede il sito prima parte comunque coinvolto nel processo, il consenso all'uso dei cookie terze parti si sostanzia nella composizione di due elementi entrambi necessari: da un lato la presenza del banner, che genera l'evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico della prima parte) e, dall'altro, la presenza dei link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l'utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione.

 

In altre parole, il nostro sito dovrà avere:

 

il banner con l'informativa breve ed un sistema in grado di bloccare i cookie di terze parti prima del ricevimento del consenso dell'utente;

indicare, all'interno dell'informativa estesa, i link verso le privacy policy di tutte le aziende terze che trasmettono cookie mediante il tramite del sito stesso.

Il documento di chiarimento prosegue poi sottolineando come i semplici link siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'informativa (ndr: e chi mancherebbe!):

 

Si chiarisce inoltre che se sul sito i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti che non installano cookie di profilazione non c'è bisogno di informativa e consenso.

 

Ancora in merito ai cookie di terze parti, il Garante ritiene opportuno sottolineare come la normativa riguardi solamente quei siti che, per libera scelta, hanno deciso di utilizzare sistemi pubblicitari che utilizzino cookie per erogare messaggi mirati:

 

Preme sottolineare che l'obbligo di rendere l'informativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del sito di ospitare pubblicità mirata basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, in luogo di quella generalista offerta indistintamente a tutti.

 

Peccato, ovviamente, che ad oggi - nel mondo - tutti i sistemi di advertising digitale utilizzino tali tecnologie rendendo, di fatto impossibile al singolo webmaster adottare soluzioni differenti.

 

Modalità di acquisizione del consenso

Uno degli ultimi paragrafi del documento è dedicato alle modalità di (valida) acquisizione del consenso da parte dell'utente in merito all'utilizzo di cookie.

 

Come noto, nel Provvedimento è stato stabilito che "la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie".

 

In altre parole, il consenso dell'utente può essere validamente manifestato non solo con il click su un eventuale pulsante di accettazione splicita presente all'interno del banner d'informativa, ma anche in altri modi "taciti". Il primo di questi è indicato chiaramente: se l'utente clicca su un link o accede, anche in altro modo, in un'altra pagina del sito il consenso s'intende acquisito.

 

Oltre a questo il Garante ha ritenuto doveroso soffermarsi anche su un'altra modalità molto utilizzata, quella dello scroll di pagina:

 

Al riguardo, si rappresenta che soluzioni per l'acquisizione del consenso basate su "scroll", ovvero sulla prosecuzione della navigazione all'interno della medesima pagina web, da molti prospettate e in effetti particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, sono considerate in linea con i requisiti di legge, qualora queste siano chiaramente indicate nell'informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell'utente.

 

Da questo passaggio possiamo trarre alcune informazioni importanti, innanzitutto che lo scroll è considerata una valida forma di prestazione del consenso a condizione che:

 

ciò sia chiaramente indicato nell'informativa breve;

che l'evento scroll possa essere registrato, documentato e chiaramente identificato come un'azione positiva dell'utente.

Quest'ultima frase - a dire il vero - non è chiarissima. Ad opinione di chi scrive, tale requisito può essere ritenuto soddisfatto nel momento in cui sia possibile registrare in modo preciso l'attività di scrolling (magari misurandola in termini di pixel) e che a ciò segua una trasmissione di un cookie tecnico che cristallizzi tale evento quale atto di accettazione.

 

Applicazione della cookie law italiana anche a siti che hanno sede in Paesi extra UE

Visti i numerosi quesiti ricevuti, l'autorità garante per la protezione dei dati personali si è espressa anche in merito ad un argomento molto dibattuto, ovvero l'obbligo di adeguamento o meno per i siti web gestiti in paesi extra UE:

 

In merito ai chiarimenti richiesti sull'ambito di applicazione della normativa in materia di cookie, si evidenzia che la stessa riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti, utilizzando quindi per il trattamento "strumenti situati sul territorio dello Stato"

 

In altre parole: non è importante se il gestore del sito è Europeo o meno oppure se il server web si trova in Russia piuttosto che in Australia. Secondo il Garante, infatti, per ricadere nell'ambto di operatività della norma è sufficiente che il sito venga visitato da un cittadino italiano sul cui computer vengano installati cookie!

 

Notificazioni in caso di gestione di più siti

Il Garante sottolinea che, qualora il medesimo gestore operi mediante una pluralità di siti web che trasmettono cookie di profilazione, non sarà necessario provvedere ad una notificazione per ciascun sito ma sarà sufficiente un unico atto di notifica contenente l'elenco di tutti i siti gestiti:

 

Si ritiene condivisibile la richiesta presentata da alcuni editori titolari in merito alla possibilità di effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che gli stessi gestiscono, in linea con le previsioni normative. In tal caso nella notificazione del trattamento andranno indicati tutti i domini nei quali il trattamento effettuato attraverso i cookie si realizza mantenendone aggiornato – attraverso eventuali modifiche della notificazione – il relativo elenco.

 

Ulteriori chiarimenti

Per finire, il documento apre a futuri chiarimenti:

 

Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti dall'Autorità a seguito di eventuali quesiti che verranno posti anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che dovessero intervenire.

 

Osservazioni sui chiarimenti del Garante

In merito al documento di chiarimenti pubblicato sul sito del garante, purtroppo, non mi è possibile che esprimere ulteriori perplessità. L'orientamento scelto dall'autorità garante della protezione dei dati personali, infatti, appare a chi scrive eccessivamente rigoroso e poco consapevole delle reali dinamiche della Rete: vincolare i gestori di ogni sito web a controllare i cookie di terze parti, infatti, appare eccessivamente oneroso così come appare irrealistico voler obbligare ogni sito della Rete mondiale ad adeguarsi alla cookie law qualora a visitarlo sia un utente italiano.

 

Forse chi ha redatto la norma non conosce a fondo le dinamiche che portano alla creazione di un sito web moderno ed alla struttura distribuita della Rete: l'utilizzo di widget, banner, mappe, video, plugin sociali, ecc. è all'ordine del giorno e intimare il blocco preventivo di questi strumenti significa voler riportare indietro le lancette dell'orologio.

 

Se l'Unione Europea ritiene così pericolosi i cookie - ma non abbiamo problemi ben più gravi? - perché non chiedere ai produttori di browser di bloccarli di default o di prevedere strumenti informativi e di scelta da mostrare all'utente in fase di installazione e configurazione del software? Così facendo si sarebbe evitato di scatenare il panico in Rete e di obbligare milioni di siti web (grandi e piccoli) ad infarcire le proprie pagine di avvisi noiosi che finiranno presto per essere ignorati dagli utenti.

 

Altra via, ancora, avrebbe potuto essere quella di riunire ad un tavolo Google, Facebook, Twitter e pochi altri player chiedendo loro di escludere dai loro servizi l'utilizzo di cookie di profilazione per l'utenza Europea. Anche in questo caso si sarebbe potuto risolvere il problema dei cookie coordinando il lavoro di pochi tecnici, tra l'altro molto preparati e ben retribuiti... piuttosto che far venire il mal di testa (o togliere il sonno) a migliaia di piccoli webmaster non sempre in possesso delle giuste competenze per adeguarsi alle richieste (tecnicamente molto complesse) della normativa.

 

Purtroppo così non è stato, ed a noi webmaster (piccoli, grandi, bravi e meno bravi) non resta che adeguarci. Nel proseguo di questo articolo vedremo, appunto, come intervenire tecnicamente sul nostro sito per adeguarci agli obblighi imposti dalla normativa.

La "cookie law" in pratica

Sino ad ora abbiamo parlato della cookie law da un punto di vista prettamente normativo: abbiamo visto cosa prescrive la legge e quali sono le sanzioni in caso di inadempimenti ed abbiamo analizzato i chiarimenti del garante in merito ai punti controversi della normativa.

 

Vediamo ora, di seguito, alcuni aspetti "più pratici" che, mi auguro, saranno utili a molti gestori di siti web al fine di risolvere dubbi o perplessità sull'argomento e per procedere - tecnicamente - all'adeguamento delle pagine web alla disciplina sui cookie.

Chi (di fatto) deve adeguarsi alla "cookie law"

Abbiamo detto che, in teoria, non tutti i siti web sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni della cookie law: se un sito non fa uso di cookie o utilizza esclusivamente quelli rientranti nella categoria dei "cookie tecnici" non è tenuto a fare alcunché.

 

Nella pratica, tuttavia, data l'enorme diffusione della abitudine di includere "strumenti esterni" all'interno dei siti web (come i già citati strumenti di statistica o i plugin del social network) l'adeguamento alla cookie law può considerarsi, di fatto, un obbligo generalizzato per la quasi totalità dei siti web esistenti.

 

Vediamo, di seguito, un elenco (ovviamente non esaustivo) delle situazioni in cui è sicuramente necessario adempiere agli obblighi previsti dalla cookie law:

 

il nostro sito incorpora annunci pubblicitari di Google Adsense, Criteo o di altri servizi di advertising;

il nostro sito incorpora sistemi di misurazione del traffico di terze parti come, ad esempio Google Analytics;

il nostro sito incorpora uno o più plugin sociali come, ad esempio, il pulsante "Mi piace" di Facebook o "Follow" di Twitter;

il nostro sito incorpora un sistema di terze parti per la gestione di commenti ai contenuti come, ad esempio, Facebook Comments o Disqus;

il nostro sito incorpora video di YouTube, Vimeo o altri content provider analoghi;

il nostro sito incorpora una mappa di Google Maps o altri servizi analoghi.

Se rientrate all'interno di una delle casistiche esposte siete tenuti ad adeguare il vostro sito alla cookie law.

 

Come risulta evidente, l'impatto della cookie law in Italia sarà davvero enorme in quanto ogni sito web, che non voglia rischiare di incorrere in sanzioni pesantissime, dovrà di fatto sottostare agli adempimenti previsti dalla normativa.

 

Implementare il banner con l'informativa breve: script pronti all'uso

Fortunatamente in Rete esistono diversi script già pronti all'uso per adeguare il sito alla cookie law mediante l'integrazione del banner con l'informativa breve. Di seguito alcuni script gratuiti che possiamo utilizzare sul nostro sito:

 

Google Cookie Choices

Cookie Script

Cookie Consent

Cookie Cuttr

Permission Bar

Se utilizzate WordPress potete scaricare un plugin ad hoc come, ad esempio:

 

Cookie Law Info

EU Cookie Law

Italy Cookie Choices

Esempi di informativa breve

Vediamo di seguito alcuni esempi di informativa breve che possiamo utilizzare (con i dovuti adattamenti del caso) all'interno del nostro sito web:

 

Esempio n.1

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Esempio n.2

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Esempio n.3

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Codice Regionale

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